I cittadini dell’Unione Europea o equiparati possono presentare domanda entro gli stessi termini e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
Sono cittadini dell’Unione Europea i cittadini dei seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Ai fini dell’accesso ai corsi delle università o delle istituzioni AFAM sono equiparati ai cittadini comunitari anche:
– i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino
– i rifugiati politici
– il personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.
– i cittadini non comunitari che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) cittadini non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ovvero di un permesso di soggiorno in corso di validità (per lavoro sia subordinato sia autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, o per motivi religiosi);
b) cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di iscrizione alle prove (in possesso di un permesso di soggiorno diverso dal punto a) che abbiano conseguito il titolo di studio superiore in Italia;
c) cittadini non comunitari titolari dei diplomi finali rilasciati dalle scuole italiane statali e paritarie all’estero o dalle scuole internazionali funzionanti in Italia o all’estero oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio;
d) cittadini non comunitari in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio in corso di validità, immatricolati nei precedenti anni accademici ad un corso di laurea o di laurea magistrale presso un Ateneo italiano.
I cittadini non comunitari che non si trovano in nessuna delle condizioni di cui sopra, possono presentare domanda di ammissione ai corsi esclusivamente tramite le rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio paese di appartenenza (ambasciate o consolati d’Italia).
Le date di scadenza per la presentazione delle domande di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza per l’a.a. 2024/2025 sono specificate nella Nota Ministeriale prot. n. 2853 del 28/02/2024.
Ulteriori informazioni per i cittadini non comunitari sono consultabili a questo link
Possono accedere ai corsi di Diploma Accademico di Primo Livello gli studenti in possesso di un titolo finale di studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, purché tale titolo dia accesso all’Università nel Paese di provenienza.
Possono accedere ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello gli studenti in possesso di di un titolo di studio di primo livello (EHEA 1st cycle; EQF level 6), ovvero un titolo rilasciato da una Università o di un titolo post secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta, in loco, il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo.
Il titolo di studio va corredato di traduzione ufficiale e della Dichiarazione di valore in loco o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC, o, limitatamente ai titoli universitari o accademici di primo livello, dal Diploma Supplement.
Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che frequentino l’ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall’ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce, nonché di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.